Nel corso del procedimento, il giudice disponeva una CTU medico legale che accertava una serie di errori di terapia aventi valenza causale nel determinismo dei successivi postumi temporanei e permanenti, segnatamente consistenti in:
– errata indicazione terapeutica;
– inadeguata esecuzione tecnica dell’accesso arterioso, peraltro eseguito in assenza di monitoraggio intraoperatorio;
– mancanza di idoneo monitoraggio post-operatorio, esitante in ritardo diagnostico e terapeutico dello shock emorragico.
Il Tribunale di Brescia riconosceva altresì all’erede universale della paziente deceduta il danno da omesso consenso informato, a fronte del contenuto carente della documentazione sottoposta alla paziente, priva di qualsivoglia riferimento ai:
– Passaggi procedurali previsti nell’endoarterectomia;
– Rischi e benefici correlati a tale terapia;
– Vantaggi dell’endoarterectomia rispetto alla PTA (angioplastica percutanea).
Le spese di lite, dei consulenti tecnici d’ufficio e dei consulenti tecnici di parte attrice venivano poste a carico dell’ASST soccombente.