Nel corso del procedimento, il giudice disponeva una CTU medico legale che accertava una serie di errori di terapia aventi valenza causale nel determinismo dei successivi postumi temporanei e permanenti, segnatamente consistenti in:

– errata indicazione terapeutica;

– inadeguata esecuzione tecnica dell’accesso arterioso, peraltro eseguito in assenza di monitoraggio intraoperatorio;

– mancanza di idoneo monitoraggio post-operatorio, esitante in ritardo diagnostico e terapeutico dello shock emorragico.

Il Tribunale di Brescia riconosceva altresì all’erede universale della paziente deceduta il danno da omesso consenso informato, a fronte del contenuto carente della documentazione sottoposta alla paziente, priva di qualsivoglia riferimento ai:

– Passaggi procedurali previsti nell’endoarterectomia;

– Rischi e benefici correlati a tale terapia;

– Vantaggi dell’endoarterectomia rispetto alla PTA (angioplastica percutanea).

Le spese di lite, dei consulenti tecnici d’ufficio e dei consulenti tecnici di parte attrice venivano poste a carico dell’ASST soccombente.

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Avv. Pierantonio Paissoni
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