Il tema dell’applicazione delle norme antiusura agli interessi di mora è molto controverso e ha dato luogo ad un notevole contenzioso con gli Istituti di credito che hanno sempre sostenuto il tema della diversità ontologica tra la funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli di mora, proprio per escludere questi ultimi dall’ambito delle norme antiusura.
Con ordinanza del 17.05.2018 n. 27442 (dep. 30.10.2018), la Corte di Cassazione analizza l’art. 2 della Legge 108/1996 mediante una rigorosa applicazione dei criteri di ermeneutica legale e, quindi, attraverso un’interpretazione letterale, sistematica, finalistica e storica della norma che travolge le tradizionali difese svolte dalle Banche in ordine all’applicazione delle norme antiusura agli interessi di mora, confermando l’orientamento già espresso con altre pronunce (Cass. 14899/2000, Cass. 8442/2002, Cass. 5324/2003, Cass. 10032/2004, Cass. 1748/2011, Ord. 5598/2017, Ord. 23192/2017).
Viene così sancito a chiare lettere che la pretesa diversità ontologica tra interessi corrispettivi e di mora non vale a giustificare la diversità di disciplina sul piano dell’usura, in quanto tale interpretazione risulta “asistematica, contrastante con la ratio della l. 108/96; contrastante con una esperienza giuridica millenaria”, essendo vero l’esatto contrario sulla scorta dell’“ampia formula degli artt. 644 cod.pen.; dell’art. 2 l. 108/96; dell’art. 1 d.l. 394/00”, norme che “dimostrano che la legge non consente distinzioni di sorta tra i due tipi di interessi, e tale conclusione è espressamente ribadita dai lavori parlamentari, come già detto”.
Inoltre, il Supremo Collegio censura la prassi, invalsa presso molti Tribunali, di accertare il tasso soglia degli interessi moratori, ottenuto non già sulla base di una rigorosa applicazione dell’art. 2 l. 108/96, ma attraverso l’incremento, definito arbitrario, di qualche punto percentuale, trattandosi di modalità non rispettose del citato disposto normativo.
Si tratta di una pronuncia decisamente innovativa che non mancherà di condizionare gli esiti di molti giudizi in corso, soprattutto presso le corti di merito che, nella formulazione dei quesiti ai consulenti tecnici d’ufficio, hanno sin’ora adottato criteri di accertamento dell’usurarietà del tasso di mora facendo riferimento ad una soglia diversa da quella imposta dalla legge e, quindi, non rispettando in alcun modo il principio sopra enunciato dal Supremo Collegio.
Link al provvedimento Ordinanza Cassazione 27442-2018 ( invalidità 2,1% e int. mora = corrispettivi)