Con ordinanza del 22.09.2021, il Tribunale di Brescia si è pronunciato a favore della moglie di un europarlamentare che si era opposto al pignoramento del suo conto corrente richiesto dalla moglie per ottenere il pagamento del contributo al mantenimento posto a carico dell’europarlamentare nel procedimento di separazione e da questi mai versato spontaneamente.
L’europarlamentare, dopo aver sollevato una serie di eccezioni processuali che sono state totalmente respinte, ha invocato l’applicazione della legge 1261 del 1965 e della legge 18 del 1979, sostenendo che l’indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate e che, essendo il conto corrente pignorato alimentato esclusivamente dall’indennità ricevuta dall’europarlamento, anche la giacenza di conto avrebbe dovuto seguire la medesima sorte dell’indennità.

Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Brescia ha respinto anche nel merito il ricorso in opposizione dell’europarlamentare, evidenziando che:
– non sono applicabili le leggi 1261/1965 e 18/1979, in quanto norme interne, bensì lo Statuto del deputati del Parlamento Europeo e la decisione del 19.05-09.07.2018 che, viceversa, stabiliscono espressamente la pignorabilità di indennità, indennità provvisoria e pensione in misura di 1/3;

– deve comunque avere prevalenza la norma contenuta nel codice di procedura civile (art. 545 VIII comma ), essendosi trattato non già di pignoramento di indennità, indennità provvisoria o pensione, ma di pignoramento di saldo di conto corrente, norma modificata con decreto legge 83/2015 al fine di garantire la protezione di soggetti deboli e che prevede l’impignorabilità delle somme giacenti sul conto corrente ma per la sola somma corrispondente al triplo dell’assegno sociale.

Ne è seguito il rigetto dell’opposizione con  condanna alle spese.

Leave a comment

Avv. Pierantonio Paissoni
Iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bergamo dal 09.12.1997 con il n. 645

via Sant'Alessandro n. 14 - 24122 BERGAMO - Tel.: 035.0035093 - Fax 035.923763
via Sarnico n. 18 - 24060 PREDORE (BG) - Tel.: 035.923445 - Fax 035.923763
e-mail: info@avvocatopaissoni.it - pec: pierantonio.paissoni@bergamo.pecavvocati.it - P. IVA 02595420163

Privacy Policy GDPR e Note Legali
Polizza RC Professionale e Infortuni ex DM 22.09.2016 n. ICNF000001002072 AIG Europe Limited.

ThemeREX © 2025. All rights reserved.

Avv. Pierantonio Paissoni