Con la sentenza 1462/2024, del 28.03.2024, il Tribunale di Brescia è stato chiamato a pronunciarsi sulla separazione personale tra due coniugi.
La peculiarità della controversia attiene al fatto che il marito, due anni prima dell’instaurazione del giudizio, aveva assunto la carica di europarlamentare, con conseguente netto miglioramento della propria situazione economica, rispetto a quella goduta quando era vicesindaco di un piccolo comune del bresciano.
La moglie, assistita dall’avv. Pierantonio Paissoni, risultava invalida al 70%, ed era alle dipendenze di una piccola azienda, con mansioni di operaia e con stipendio netto mensile inferiore ad € 800,00.
Nel corso del procedimento, a fronte delle reciproche contestazioni sugli effettivi introiti delle parti, il giudice del Tribunale di Brescia disponeva una consulenza tecnica d’ufficio volta alla ricostruzione dei redditi e delle effettive disponibilità delle parti, anche se intestate a terzi soggetti.
All’esito di tale consulenza tecnica d’ufficio, emergeva che i redditi mensili medi dell’europarlamentare potevano essere quantificati in € 13.400,00, comprensivi dei rimborsi spese (Frais Generaux, Mission, Travel Expence).
Inoltre, detto europarlamentare risultava beneficiare a titolo di comodato gratuito di due immobili appartenenti ad una società immobiliare riconducibile ai suoi famigliari, tra cui l’immobile in cui abitava con la nuova compagna ed i figli avuti da costei, ed altro immobile adibito a proprio ufficio.
Il Tribunale di Brescia riconosceva la sussistenza di una netta disparità di risorse economiche del marito rispetto alla moglie ma, ciò nonostante, giungeva a determinare il contributo al suo mantenimento in misura di € 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, con la motivazione che, nonostante si dovesse valorizzare la persistenza del vincolo coniugale e la ragionevole riconducibilità della carriera politica di successo del marito alle iniziative e alle decisioni che egli aveva assunto quando la convivenza era ancora in atto, fosse “altrettanto innegabile che la cesura temporale fra la separazione di fatto e l’assunzione della carica di europarlamentare è piuttosto significativa (circa tre anni) ed ancora più significativa è la distanza temporale fra la maturazione di una conclamata intollerabilità della convivenza e la decisione della ricorrente di avviare il giudizio di separazione”.
Sulla scorta di quanto sopra, il giudice concludeva che “questi elementi impongono una netta moderazione dell’importo dell’assegno, rispetto a quello che – a parità di redditi – sarebbe stato congruo fissare in assenza dei citati fattori”.
Nessun rilievo veniva invece dato al fatto che, nonostante l’europarlamentare avesse avuto due figli dalla nuova compagna, con cui conviveva dal momento della separazione di fatto dalla moglie, non avesse ritenuto opportuno formalizzare detta separazione con la moglie.