Diritto bancario e finanziario

Lo studio legale svolge attività di assistenza e consulenza, stragiudiziale e giudiziale, nel settore del diritto bancario e finanziario.

Il cliente viene assistito sin dalla ricerca dei documenti utili a ricostruire il rapporto con l’istituto bancario/finanziario, attività imprescindibile al fine di poter correttamente inquadrare le anomalie lamentate nell’ambito di una preanalisi sul contenuto dei contratti.

Laddove emergano circostanze favorevoli al correntista, si valuta l’opportunità di una perizia contabile volta a quantificare gli importi esatti per poter formulare una corretta domanda di restituzione che dovrà essere proposta, innanzitutto, con idonea lettera di diffida e messa in mora e, di seguito, attraverso lo strumento della media-conciliazione introdotto con d.lgs. 28/2010, in quanto obbligatoria in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In alternativa al ricorso agli ordinari organismi di media-conciliazione, è possibile rivolgersi ad uno degli organismi indipendenti istituiti per trattare specificamente le controversie insorte tra Banche ed altri intermediari finanziari, ossia l’Arbitro bancario finanziario (ABF) o l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF).

L’ABF è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’art. 128-bis del Testo Unico Bancario (t.u.b.) introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005) e, con successiva delibera C.I.C.R. del 29.07.2008, è stata dettata la disciplina di questo sistema stragiudiziale, il suo campo di applicazione e la struttura, così come le regole fondamentali di svolgimento della procedura.

I clienti di Banche ed intermediari finanziari (anche professionisti) possono così sottoporre all’ABF controversie relative ad operazioni o comportamenti e servizi bancari e finanziari di valore inferiore a € 100.000 (con esclusione di quelli non assoggettati al titolo VI t.u.b. ai sensi dell’art. 23, comma 4, t.u.f.), successivi al 1° gennaio 2009, anche se relativi a rapporti non più sussistenti.

Trattandosi di procedura stragiudiziale alternativa a quella generale di cui al d.lgs. 28 del 2010, non possono essere proposti all’ABF ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione.

L’attivazione della procedura richiede il versamento di un importo pari a € 20 a titolo di contributo alle spese di procedura, somma che viene rimborsata dall’intermediario qualora il ricorso sia accolto in tutto o in parte.

L’ABF decide secondo diritto ed in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l’intermediario deve adempiere alla decisione entro 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia, ovvero nel diverso termine previsto dalla medesima, applicandosi quale sanzione in caso d’inadempimento la pubblicità del comportamento scorretto dell’intermediario.

L’ABF è articolato sul territorio nei Collegi di Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino.

Sulla scorta di quanto previsto dal d. lgs. 130 del 2015, in attuazione della direttiva comunitaria 2013/11/UE, è operativo dal 2017 l’Arbitro per le controversie finanziarie, nuovo organismo di composizione stragiudiziale delle controversie, istituito con delibera CONSOB n. 19602 del 2016.

L’Arbitro conosce delle controversie fra investitori (clienti al dettaglio ovvero risparmiatori persone fisiche o anche imprese, società o enti, diversi dagli investitori professionali) e intermediari di valore non superiore a € 500.000 relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del t.u.f., incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

Analogamente a quanto previsto per la procedura presso l’ABF, non è consentito accedere alla procedure presso l’ACF se è stato attivato altro procedimento di conciliazione; inoltre, occorre preventivamente formulare reclamo presso la Banca e/o l’intermediario finanziario ed attendere il riscontro da parte dell’intermediario o, in alternativa, che siano trascorsi 60 giorni dall’inoltro del reclamo senza esito da parte dell’intermediario.

Il ricorso presso l’ACF è totalmente gratuito e può essere inoltrato online attraverso il portale dell’organismo https://www.acf.consob.it/.

  • L‘assistenza legale non è obbligatoria per entrambe le procedure stragiudiziali ma, data la complessità della materia che richiede specifiche competenze nel settore del diritto bancario e finanziario, è consigliabile che la fase del reclamo alla Banca ed il successivo ricorso all’ABF/ACF vengano gestite con l’assistenza di un legale in grado di formulare specifiche e puntuali contestazioni sull’operato dell’intermediario.

Anche l’ACF decide secondo diritto e la decisione non ha natura di titolo esecutivo. In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l’intermediario deve adempiere alla decisione nel termine ivi previsto.

La procedura stragiudiziale instaurata presso l’ABF, così come quella presso l’ACF, determinano il soddisfacimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, 1° comma, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, per le controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Pertanto, nell’ipotesi di rigetto del ricorso, ovvero qualora la decisione assunta dall’ABF o dall’ACF sia ritenuta insoddisfacente, sarà possibile rivolgersi al Tribunale ordinario.

I servizi resi nell’ambito del diritto bancario e finanziario si estrinsecano quindi in:

– analisi di legittimità di condizioni economiche e di clausole di contratti di mutuo, conto corrente, apertura di credito e di finanziamento a imprese e consumatori

– verifica di legittimità e di compatibilità di commissioni e oneri applicati dagli istituti bancari e finanziari con la normativa in tema di trasparenza bancaria

– azioni di ripetizione dell’indebito (CMS, CIV, indennità di sconfinamento, usura)

– azioni di nullità per violazione di norme imperative, abusività delle clausole di rischio di cambio – verifica della causa concreta del contratto finalizzate all’accertamento della nullità di contratti di mutuo a copertura di debiti insussistenti

– azioni di risarcimento del danno per difetto di informazione sull’andamento dello strumento finanziario

– azioni risarcitorie in materia di derivati ed altri prodotti finanziari emessi anche da imprese assicurative

– predisposizione di ricorsi a ABF / ACF

– assistenza in procedure di opposizione all’esecuzione immobiliare e agli atti esecutivi

 

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Avv. Pierantonio Paissoni
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