L’acquisto di un immobile da parte di cittadini svizzeri non residenti in Italia è assoggettato ad alcune limitazioni che è opportuno valutare attentamente, considerato che si può correre il rischio di stipulare un atto notarile nullo, e quindi privo di effetti giuridici.

Innanzitutto, va rimarcato il fatto che le limitazioni che vengono esaminate si applicano a coloro che non hanno la residenza anagrafica in Italia, in quanto per i soggetti residenti trova applicazione l’art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), che sancisce quanto segue: “Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente”.

In altre parole, tutti i cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono effettuare acquisti immobiliari senza alcuna limitazione.

Per quanto concerne i cittadini extracomunitari non residenti/regolarmente soggiornanti in Italia, si pone il problema di verificare la condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi).

Ciò vale anche per i cittadini elvetici (che non abbiano anche la cittadinanza italiana) atteso che la Svizzera fa parte dell’European Free Trade Agreement (EFTA), ma non ha ratificato l’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).

Nell’allegato PDF si esaminano alcuni casi decisi dalle corti italiane.

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